Art. 6.

      1. L'urto di navi è regolato dalla legge dello Stato nelle cui acque territoriali o interne si è verificato. Al di fuori di tali spazi marittimi, l'urto di navi di cui all'articolo 2, comma 1, è regolato dalla legge italiana.
      2. La legge indicata al comma 1 disciplina:

          a) i criteri di determinazione e di ripartizione della responsabilità comprensivi della prescrizione rilevante al riguardo;

          b) i danni di cui può essere richiesto il risarcimento, i criteri per la relativa quantificazione e i soggetti che ne hanno diritto;

          c) i criteri di imputabilità degli atti dei dipendenti, dei preposti e dei prestatori di servizi che hanno concorso all'urto;

          d) i criteri di distribuzione dell'onere della prova.

 

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      3. Sono in ogni caso applicabili le norme in materia di navigazione marittima in vigore nel luogo in cui l'urto è avvenuto.